Ai fini del presente regolamento si definiscono:
L’iscritto ha l’obbligo di mantenere e aggiornare la propria competenza professionale. A tal fine, egli ha il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua previste e disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.
L’adempimento di tale dovere è altresì condizione per una condotta aderente alle previsioni del Codice Etico in tema di sviluppo ed accrescimento della professionalità, dello status, della cultura e delle attività attinenti ed inerenti alla professione e tenendo nella massima considerazione i valori che nascono dall’appartenenza all’ADACI e agli Organismi in cui l’Associazione è rappresentata.
L’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’elenco dei Professionisti Qualificati Adaci o di rilascio dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi Adaci, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di CF maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del presente regolamento, nel periodo intercorrente fra la data d’iscrizione all’elenco o del rilascio dell’attestato e l’inizio dell’obbligo formativo. L’anno formativo coincide con quello solare.
L’unità di misura della formazione continua è il Credito Formativo (CF).
Ogni Iscritto deve essere in possesso di un minimo di 30 CF che sono attribuiti secondo i criteri indicati nel successivo art. 3. Il numero massimo di CF cumulabili è 120.
Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni Iscritto 30 CF dal totale cumulato. Non sono previsti valori di CF cumulati negativi, al raggiungimento della soglia di zero CF non viene applicato alcun ulteriore decurtamento.
Al momento dell’iscrizione all’elenco o al rilascio dell’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ADACI si accreditano 90 CF.
L’iscritto è libero di scegliere le attività formative che intende svolgere tra quelle riconosciute ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento.
Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata alle attività di seguito indicate:
L’attribuzione dei crediti relativi alla partecipazione alle attività di cui al punto 1 del presente articolo è regolamentata dall’allegato A al presente regolamento. E’ facoltà del Comitato Esecutivo e/o della Commissione Q2P stabilire un limite massimo o fisso di CF per la partecipazione alle attività formative, così come la definizione di coefficienti moltiplicativi (fino ad un valore massimo di 2,0) proporzionali al livello della pertinenza e dell’intensità formativa.
La partecipazione alle attività di cui al punto 1 rileva ai fini dell’adempimento del dovere di formazione continua a condizione che esse siano promosse od organizzate dal Comitato Esecutivo Adaci o dalla Commissione Q2P o, se organizzati da altre associazioni, enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, sempre che siano stati approvati dal Comitato Esecutivo o dalla Commissione Q2P. L’approvazione viene concessa valutando la tipologia e la qualità dell’attività formativa, nonché gli argomenti trattati.
I soggetti che intendono ottenere l’approvazione preventiva di concedere CF per eventi da loro organizzati devono presentare alla Commissione Q2P ovvero al Comitato Esecutivo, una richiesta corredata da una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell’evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento.
E’ altresì diritto dell’Iscritto richiedere la concessione di CF per la partecipazione anche ad altri eventi non organizzati e non patrocinati da Adaci. La richiesta di attribuzione CF all’evento può essere avanzata anche in modo preventivo ma per la maturazione dei CF il partecipante dovrà fornire prova di avvenuta partecipazione. A tal fine il Comitato Esecutivo e/o la Commissione Q2P richiedono, ove necessario, informazioni o documentazione per pronunciarsi sulla domanda di concessione di CF.
Il Comitato Esecutivo o la Commissione Q2P, su domanda dell’interessato, possono esonerare anche parzialmente dagli obblighi formativi, determinandone contenuto e modalità, l’Iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei casi di:
L’esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell’impedimento.
All’esonero consegue la riduzione dei CF da detrarre annualmente proporzionalmente alla durata dell’esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.
Ciascun Iscritto deve depositare alla Segreteria ADACI una sintetica relazione, anche mediante autocertificazione, attestante il percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti.
La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.
Il mancato rispetto degli obblighi formativi previsti nel presente regolamento, al netto di eventuali esoneri, comporta la perdita dello status di Iscritto. E’ facoltà del Comitato Esecutivo o della Commissione Q2P valutare le modalità di riammissione di ripristino dello status di Iscritto.
La Segreteria ADACI verifica l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte dei Soci e la maturazione dei CF secondo i criteri indicati nel presente regolamento.
Ai fini della verifica, il Comitato Esecutivo e/o la Commissione Q2P possono svolgere attività di controllo anche a campione e richiedere all’Iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.
Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, non vengono attribuiti all’Iscritto CF per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di sua approvazione da parte del Consiglio Nazionale Adaci. Il primo periodo di valutazione della formazione continua secondo questa revisione di regolamento decorre dal 1° gennaio 2020 per tutti i professionisti che in quella data risulteranno aver acquisito lo status di Iscritto.
ADACI ha il compito di tutelare e vigilare sul corretto esercizio delle funzioni di acquisto, di approvvigionamento, di gestione materiali e logistica, supply management (gestione della fornitura) e facility management, e quello di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell’interesse della Collettività.
In particolare, tra le finalità associative vi è quella di favorire e rafforzare la formazione e la crescita professionale e culturale degli operatori del settore, fornendo, approfondendo e diffondendo tra loro conoscenze ed informazioni.
L’art. 5 dello Statuto prevede la disciplina associativa in capo ai Soci Qualificati circa il possesso dell’attestazione di qualità e Qualificazione professionale dei servizi ADACI” e le modalità del suo mantenimento. Oltre che in ambito deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere anche a carattere specialistico, da aggiornare ed arricchire periodicamente, si apprezza in prospettiva comunitaria. La continuità nella formazione e la costanza nell’aggiornamento assicurano più elevata qualità della prestazione professionale e manageriale erogata. Il Socio, dopo il conseguimento dell’attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi ADACI, ha l’obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale e manageriale in materia di acquisto, di approvvigionamento, di gestione materiali e logistica, supply management (gestione della fornitura) e facility management.
A tal fine, egli ha il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate nel REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA PER I PROFESSIONISTI QUALIFICATI ADACI.
L’adempimento del dovere di formazione continua è altresì condizione per una condotta aderente alle previsioni del Codice Etico in tema di sviluppo ed accrescimento della professionalità, dello status, della cultura e delle attività attinenti ed inerenti l’Approvvigionamento e la Gestione dei Materiali, tenendo nella massima considerazione i valori che nascono dall’appartenenza all’ADACI e agli Organismi in cui l’Associazione è rappresentata. Con l’espressione formazione professionale continua si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali contemplate nel REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA PER I PROFESSIONISTI QUALIFICATI ADACI.