Aggiornamento a novembre 2025REGOLAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI ADACI
Le Sezioni Territoriali sono costituite, nell’ambito di una regione o di un gruppo di regioni, in cui di norma siano residenti od esercitino la propria attività un congruo numero di Soci, a seguito di delibera del Consiglio Nazionale (art. 10 lettera E dello Statuto ADACI), su proposta del Presidente dell’Associazione o su richiesta scritta, indirizzata al Presidente presso la Sede dell’Associazione, di non meno di 50 Soci appartenenti al territorio interessato, con l’indicazione delle motivazioni che ne suggeriscono la costituzione, dell’ambito territoriale di competenza e della disponibilità di una sede.
Il Consiglio Nazionale delibera altresì sulle variazioni dell’ambito territoriale di competenza di ciascuna Sezione, sentito il parere espresso dai Consigli delle Sezioni interessate e, se ritenuto opportuno, avendole previamente sottoposte alla votazione con referendum on-line dei soci interessati dalle variazioni.
ARTICOLO 2
La durata della Sezione è illimitata, salvo quanto previsto per il suo scioglimento dall’articolo 14.
La sede della Sezione Territoriale è stabilita dal Consiglio Nazionale, tenendo conto dell’eventuale indicazione dei Soci che ne richiedono la costituzione o, in caso di successiva variazione, di quanto proposto dal Consiglio della Sezione stessa.
FINALITÀ E ATTIVITÀ
ARTICOLO 3
Le finalità e le attività delle Sezioni Territoriali ADACI sono le stesse previste agli articoli 3 e 4 dello Statuto dell’Associazione e vanno perseguite con determinazione e continuità, assicurando contatti aperti e costruttivi con e fra i Soci, favorendone l’aggregazione e il senso di appartenenza all’ADACI.
I SOCI
ARTICOLO 4
I Soci delle Sezioni Territoriali sono di norma quelli che hanno residenza od esercitano la propria attività nel territorio di competenza delle Sezioni stesse; salvo che il Socio abbia espressamente richiesto di essere associato ad un’altra Sezione, all’atto della prima iscrizione o del rinnovo annuale.
Coloro che risiedono o svolgono la propria attività all’estero sono associati alla Sezione da loro scelta, all’atto della prima iscrizione o del rinnovo annuale.
ORGANI E CARICHE SOCIALI
ARTICOLO 5
A) Sono Organi Istituzionali della Sezione Territoriale:
B) Sono Cariche della Sezione Territoriale:
C) Gli Organi della Sezione Territoriale sono liberamente eleggibili dai Soci della Sezione stessa.
D) La durata degli Organi e delle Cariche della Sezione Territoriale è fissata dal presente Regolamento negli articoli che seguono.
E) Gli appartenenti agli Organi della Sezione Territoriale non percepiscono emolumenti per la partecipazione alle attività proprie degli Organi stessi ed alle cariche ricoperte, ma solo rimborsi spese nei casi autorizzati dal Comitato Esecutivo dell’Associazione.
F) Per poter essere eletti membri del Consiglio di Sezione è necessario ottenere almeno 5 voti di preferenza. Risulteranno eletti come Consiglieri di Sezione i Soci candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fino al raggiungimento del numero di membri stabilito dall’Assemblea di Sezione. Parimenti ai prerequisiti dei membri del Consiglio Nazionale (art. 7 lettera G dello Statuto ADACI), il Presidente di Sezione deve avere almeno 3 (tre) anni di iscrizione continuativa all’Associazione.
G) I membri del Consiglio di Sezione decadono automaticamente in caso di assenza non giustificata a tre riunioni consecutive.
H) I membri del Consiglio di Sezione decadono automaticamente nel caso di perdita della qualifica di Socio.
I) In ogni votazione concernente la elezione, la nomina o l’attribuzione di cariche od incarichi sociali, relativamente a delibere sia a livello nazionale che territoriale, in caso di parità di preferenze o voti espressi, prevale la scelta del socio con maggiore anzianità di iscrizione continuativa all’Associazione o, in subordine, in caso di ulteriore parità, di colui che ha la maggiore anzianità anagrafica.
J) Del Consiglio di Sezione possono far parte contemporaneamente al massimo due membri che lavorano nella medesima azienda.
ASSEMBLEA
ARTICOLO 6
(Composizione)
L’Assemblea della Sezione Territoriale è costituita da tutti i Soci dell’Associazione appartenenti alla Sezione stessa ed in regola con il pagamento della quota associativa.
(Convocazione)
L’Assemblea di Sezione è convocata dal Presidente della Sezione Territoriale nei seguenti casi:
Il Presidente di Sezione deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dalla richiesta. Se non vi provvede, i richiedenti devono fare richiesta al Presidente dell’Associazione.
L’Assemblea deve riunirsi almeno una volta l’anno, in data e luogo fissati dal Consiglio di Sezione.
(Validità)
L’Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci della Sezione presenti o per delega. Ogni Socio della Sezione può essere portatore di non più di 3 (tre) deleghe. Ogni Socio della Sezione presente o per delega ha diritto ad un voto. Nessuna delega è ammessa in caso di Referendum.
(Compiti)
L’Assemblea di Sezione:
IL CONSIGLIO DI SEZIONE
ARTICOLO 7
Il Consiglio di Sezione è l’Organo di governo della Sezione Territoriale e la durata di ogni suo mandato è di tre esercizi sociali consecutivi.
(Composizione)
Il Consiglio di Sezione è composto da un numero di membri compreso tra sette e ventuno. Sono invitati a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i Soci con incarichi nei gruppi di lavoro autorizzati. I membri decadono in caso di assenza a tre riunioni consecutive non giustificate.
(Convocazione)
Il Consiglio di Sezione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di un terzo dei suoi membri.
(Compiti principali)
CARICHE DELLA SEZIONE
ARTICOLO 8 – IL PRESIDENTE E IL/I VICE PRESIDENTE
Il Presidente è nominato dal Consiglio di Sezione e rappresenta la Sezione nei confronti dei Soci, del Consiglio Nazionale e dei terzi. È membro effettivo del Consiglio Nazionale e può delegare un Consigliere in sua assenza. Può restare in carica per un massimo di tre mandati consecutivi.
ARTICOLO 9 – IL TESORIERE
È nominato su proposta del Presidente ed è responsabile della gestione dei fondi della Sezione. Collabora alla definizione e al controllo del budget, redige i rendiconti e verifica la compatibilità delle spese con le previsioni approvate.
ARTICOLO 10 – IL SEGRETARIO
È nominato su proposta del Presidente e svolge le seguenti funzioni:
INCOMPATIBILITÀ
ARTICOLO 11
GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE RISORSE ECONOMICHE
ARTICOLO 12
Le risorse economiche della Sezione sono costituite da:
Tutte le operazioni di fatturazione e pagamento devono essere effettuate dalla Sede Nazionale. La Sezione può essere dotata di un fondo cassa solo se autorizzata dal Comitato Esecutivo.
RENDICONTI DI SEZIONE
ARTICOLO 13
L’esercizio sociale si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il budget e il rendiconto consuntivo devono essere approvati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e inviati ai Soci in occasione della convocazione dell’Assemblea di Sezione.
SCIOGLIMENTO O ACCORPAMENTO
ARTICOLO 14
Lo scioglimento, l’accorpamento o la variazione territoriale di una Sezione è deliberato dal Consiglio Nazionale, previo parere del Collegio dei Probiviri e dei Consigli di Sezione interessati. La deliberazione deve essere resa nota a tutti i Soci tramite le comunicazioni ufficiali dell’Associazione.
NORMATIVA GENERALE
ARTICOLO 15
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni dello Statuto dell’Associazione e le delibere del Consiglio Nazionale.>