REGOLAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI ADACI

Aggiornamento a novembre 2025

ARTICOLO 1
Le Sezioni Territoriali sono costituite, nell’ambito di una regione o di un gruppo di regioni, in cui di norma siano residenti od esercitino la propria attività un congruo numero di Soci, a seguito di delibera del Consiglio Nazionale (art. 10 lettera E dello Statuto ADACI), su proposta del Presidente dell’Associazione o su richiesta scritta, indirizzata al Presidente presso la Sede dell’Associazione, di non meno di 50 Soci appartenenti al territorio interessato, con l’indicazione delle motivazioni che ne suggeriscono la costituzione, dell’ambito territoriale di competenza e della disponibilità di una sede.
Il Consiglio Nazionale delibera altresì sulle variazioni dell’ambito territoriale di competenza di ciascuna Sezione, sentito il parere espresso dai Consigli delle Sezioni interessate e, se ritenuto opportuno, avendole previamente sottoposte alla votazione con referendum on-line dei soci interessati dalle variazioni.

ARTICOLO 2
La durata della Sezione è illimitata, salvo quanto previsto per il suo scioglimento dall’articolo 14.
La sede della Sezione Territoriale è stabilita dal Consiglio Nazionale, tenendo conto dell’eventuale indicazione dei Soci che ne richiedono la costituzione o, in caso di successiva variazione, di quanto proposto dal Consiglio della Sezione stessa.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

ARTICOLO 3
Le finalità e le attività delle Sezioni Territoriali ADACI sono le stesse previste agli articoli 3 e 4 dello Statuto dell’Associazione e vanno perseguite con determinazione e continuità, assicurando contatti aperti e costruttivi con e fra i Soci, favorendone l’aggregazione e il senso di appartenenza all’ADACI.

I SOCI

ARTICOLO 4
I Soci delle Sezioni Territoriali sono di norma quelli che hanno residenza od esercitano la propria attività nel territorio di competenza delle Sezioni stesse; salvo che il Socio abbia espressamente richiesto di essere associato ad un’altra Sezione, all’atto della prima iscrizione o del rinnovo annuale.
Coloro che risiedono o svolgono la propria attività all’estero sono associati alla Sezione da loro scelta, all’atto della prima iscrizione o del rinnovo annuale.

ORGANI E CARICHE SOCIALI

ARTICOLO 5
A) Sono Organi Istituzionali della Sezione Territoriale:
  • l’Assemblea dei Soci della Sezione
  • il Consiglio di Sezione
B) Sono Cariche della Sezione Territoriale:
  • il Presidente di Sezione
  • il Vice Presidente od i Vice Presidenti di Sezione
  • il Segretario di Sezione
  • il Tesoriere di Sezione
C) Gli Organi della Sezione Territoriale sono liberamente eleggibili dai Soci della Sezione stessa.
D) La durata degli Organi e delle Cariche della Sezione Territoriale è fissata dal presente Regolamento negli articoli che seguono.
E) Gli appartenenti agli Organi della Sezione Territoriale non percepiscono emolumenti per la partecipazione alle attività proprie degli Organi stessi ed alle cariche ricoperte, ma solo rimborsi spese nei casi autorizzati dal Comitato Esecutivo dell’Associazione.
F) Per poter essere eletti membri del Consiglio di Sezione è necessario ottenere almeno 5 voti di preferenza. Risulteranno eletti come Consiglieri di Sezione i Soci candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fino al raggiungimento del numero di membri stabilito dall’Assemblea di Sezione. Parimenti ai prerequisiti dei membri del Consiglio Nazionale (art. 7 lettera G dello Statuto ADACI), il Presidente di Sezione deve avere almeno 3 (tre) anni di iscrizione continuativa all’Associazione.
G) I membri del Consiglio di Sezione decadono automaticamente in caso di assenza non giustificata a tre riunioni consecutive.
H) I membri del Consiglio di Sezione decadono automaticamente nel caso di perdita della qualifica di Socio.
I) In ogni votazione concernente la elezione, la nomina o l’attribuzione di cariche od incarichi sociali, relativamente a delibere sia a livello nazionale che territoriale, in caso di parità di preferenze o voti espressi, prevale la scelta del socio con maggiore anzianità di iscrizione continuativa all’Associazione o, in subordine, in caso di ulteriore parità, di colui che ha la maggiore anzianità anagrafica.
J) Del Consiglio di Sezione possono far parte contemporaneamente al massimo due membri che lavorano nella medesima azienda.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 6
(Composizione)
L’Assemblea della Sezione Territoriale è costituita da tutti i Soci dell’Associazione appartenenti alla Sezione stessa ed in regola con il pagamento della quota associativa.

(Convocazione)
L’Assemblea di Sezione è convocata dal Presidente della Sezione Territoriale nei seguenti casi:
  • quando il Presidente lo ritiene opportuno
  • se ne è fatta richiesta dal Consiglio di Sezione con indicazione degli argomenti da trattare
  • se è richiesto per iscritto da almeno il 10% dei Soci della Sezione con indicazione degli argomenti da trattare
  • per eleggere il Consiglio di Sezione
Il Presidente di Sezione deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dalla richiesta. Se non vi provvede, i richiedenti devono fare richiesta al Presidente dell’Associazione.
L’Assemblea deve riunirsi almeno una volta l’anno, in data e luogo fissati dal Consiglio di Sezione.

(Validità)
L’Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci della Sezione presenti o per delega. Ogni Socio della Sezione può essere portatore di non più di 3 (tre) deleghe. Ogni Socio della Sezione presente o per delega ha diritto ad un voto. Nessuna delega è ammessa in caso di Referendum.

(Compiti)
L’Assemblea di Sezione:
  • stabilisce il numero dei Consiglieri di Sezione da eleggere (tra 7 e 21)
  • elegge i membri del nuovo Consiglio di Sezione
  • fornisce indicazioni per la stesura del budget annuale
  • approva i rendiconti consuntivi e preventivi
  • delibera sugli argomenti di maggiore importanza riguardanti la vita della Sezione

IL CONSIGLIO DI SEZIONE

ARTICOLO 7
Il Consiglio di Sezione è l’Organo di governo della Sezione Territoriale e la durata di ogni suo mandato è di tre esercizi sociali consecutivi.

(Composizione)
Il Consiglio di Sezione è composto da un numero di membri compreso tra sette e ventuno. Sono invitati a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i Soci con incarichi nei gruppi di lavoro autorizzati. I membri decadono in caso di assenza a tre riunioni consecutive non giustificate.

(Convocazione)
Il Consiglio di Sezione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

(Compiti principali)
  • attuare le delibere dell’Assemblea
  • nominare Presidente, Vice Presidenti, Segretario e Tesoriere
  • deliberare la decadenza dei Consiglieri
  • definire le linee programmatiche e organizzare le attività sociali locali
  • approvare budget e rendiconti
  • proporre personale o consulenze
  • provvedere all’accoglimento dei nuovi Soci

CARICHE DELLA SEZIONE

ARTICOLO 8 – IL PRESIDENTE E IL/I VICE PRESIDENTE
Il Presidente è nominato dal Consiglio di Sezione e rappresenta la Sezione nei confronti dei Soci, del Consiglio Nazionale e dei terzi. È membro effettivo del Consiglio Nazionale e può delegare un Consigliere in sua assenza. Può restare in carica per un massimo di tre mandati consecutivi.

ARTICOLO 9 – IL TESORIERE
È nominato su proposta del Presidente ed è responsabile della gestione dei fondi della Sezione. Collabora alla definizione e al controllo del budget, redige i rendiconti e verifica la compatibilità delle spese con le previsioni approvate.

ARTICOLO 10 – IL SEGRETARIO
È nominato su proposta del Presidente e svolge le seguenti funzioni:
  • assiste il Presidente e coordina i Gruppi di Zona
  • redige i verbali del Consiglio e dell’Assemblea
  • invia comunicazioni alla Sede Nazionale e alle altre Sezioni
  • verifica l’attuazione delle delibere

INCOMPATIBILITÀ

ARTICOLO 11
  • L’incarico di Consigliere Nazionale è incompatibile con la carica di Presidente di Sezione
  • Le cariche di Revisore Contabile e di Proboviro non sono compatibili con altre cariche sociali nazionali né con quelle di Presidente o Tesoriere di Sezione
  • Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere Nazionali sono incompatibili con quella di Presidente di Sezione
  • Le cariche di Presidente di Sezione e di Tesoriere di Sezione non sono compatibili

GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE RISORSE ECONOMICHE

ARTICOLO 12
Le risorse economiche della Sezione sono costituite da:
  • percentuale sulle quote annuali dei Soci
  • proventi derivanti da attività sociali locali
  • eventuali fondi deliberati dal Consiglio Nazionale
Tutte le operazioni di fatturazione e pagamento devono essere effettuate dalla Sede Nazionale. La Sezione può essere dotata di un fondo cassa solo se autorizzata dal Comitato Esecutivo.

RENDICONTI DI SEZIONE

ARTICOLO 13
L’esercizio sociale si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il budget e il rendiconto consuntivo devono essere approvati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e inviati ai Soci in occasione della convocazione dell’Assemblea di Sezione.

SCIOGLIMENTO O ACCORPAMENTO

ARTICOLO 14
Lo scioglimento, l’accorpamento o la variazione territoriale di una Sezione è deliberato dal Consiglio Nazionale, previo parere del Collegio dei Probiviri e dei Consigli di Sezione interessati. La deliberazione deve essere resa nota a tutti i Soci tramite le comunicazioni ufficiali dell’Associazione.

NORMATIVA GENERALE

ARTICOLO 15
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni dello Statuto dell’Associazione e le delibere del Consiglio Nazionale.>

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